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Indennità autonomi Inps Decreto Rilancio: automatismi previsti per aprile e platea interessati per Maggio

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art.84 Decreto Rilancio (D.L. 34-2020)

<< Per il mese di aprile

Il Decreto cd. Rilancio, finalmente pubblicato, contiene disposizioni che prevedono l’erogazione di nuovi importi a favore degli autonomi per i mesi di aprile e maggio.

In particolare, l’art.84 attribuisce per il mese di aprile un’indennità di euro 600,00 a tutti coloro che hanno già beneficiato dell’agevolazione per il mese di marzo: queste indennità sono già in fase di pagamento automatico (non è stato necessario presentare alcuna nuova richiesta all’Inps). Ne beneficiano quindi i soggetti in possesso dei requisiti indicati nel D.L. 17.03.2020 n. 18, e cioè

– liberi professionisti e co.co.co;

– lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO;

– lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 01-01-2019 e il 17-03-2020 non titolari di pensione né di lavoro dipendente alla stessa data);

– lavoratori del settore agricolo (per loro 500 euro);

– lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello Spettacolo.

<< Per il mese di maggio

Liberi professionisti Gestione separata:è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” se:

– iscritti alla sola Gestione Separata e a nessun’altra forma previdenziale obbligatoria;

-non titolari di pensione;

-che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto al reddito del secondo bimestre 2019. I soggetti interessati devono calcolare il reddito secondo il principio di cassa e fare richiesta all’Inps autocertificando la sussistenza dei requisiti citati. Un ulteriore controllo verrà effettuato dall’Agenzia delle Entrate e solo allora l’importo potrà essere erogato, con modalità tutte da chiarire.

Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del “Decreto Rilancio” (19 maggio 2020), è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

Per gli iscritti all’AGO (artigiani e commercianti) invece non spetta l’indennità Inps per il mese di maggio. Dovranno verificare la possibile spettanze del contributo a fondo perduto previsto dall’art.25 Decreto Rilancio (segue apposita circolare).

Inoltre l’art.84 contiene previsioni riferite ad altre specifiche categorie:

Lavoratori in somministrazione: La medesima indennità di euro 600,00 per il mese di aprile è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei settori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 17.03.2020, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro e a determinate condizioni. Per il mese di maggio in favore di tali soggetti la misura aumenta a 1.000 euro.

Lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro: hanno diritto all’indennità di 600 euro, sia per il mese di aprile che per il mese di maggio, spettano anche a, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che vengano rispettate talune limitazioni. In particolare, sono ricompresi:

– lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 31.01.2020;

– lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1.01.2019 e il 23.02.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23.02.2020 e se siano già iscritti alla medesima data alla Gestione Separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

– incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a 5.000 euro, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ultimi, i professionisti iscritti alle Casse

Per li professionisti iscritti a casse di previdenza private sarà necessaria l’emanazione di un nuovo Decreto Interministeriale che dovrà stabilire la platea dei soggetti interessati alle indennità aprile e maggio, i limiti di reddito, le modalità di presentazione della domanda e i criteri per la graduatoria. C’è però da risolvere il problema creato da due norme del “Decreto rilancio” che, da una parte (art. 78), rifinanzia la misura di marzo anche per aprile e maggio e, dall’altra (art. 86), rende il bonus già erogato per marzo ai professionisti “ordinisti” incompatibile con quello dei mesi successivi.

Si evidenzia anche che gli iscritti agli Albi professionali sono esclusi dal nuovo contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25.

Modalità di richiesta dell’indennità: l’Inps predisporrà apposita procedura a cui potranno accedere i soggetti aventi diritto all’indennità.

Le indennità previste all’art. 84 non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps in unica soluzione, rispettando un limite di spesa complessivo, integrandosi poi con il beneficio del reddito di cittadinanza: chi riceve un reddito di cittadinanza inferiore se lo vedrà rimpinguare fino all’ammontare della stessa indennità dovuta in ciascuna mensilità.

Viene infine statuita una norma di decadenza (15 giorni dal 19 maggio, cioè il 3 giugno) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.

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