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INDENNITA’ A COLLABORATORI SPORTIVI: LE ISTRUZIONI

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A) Chiarimenti relativi a indennità a favore del collaboratori sportivi (art.96 D.L. n.18 del 17/03/2020)

Il 6 aprile 2020 (ieri) è stato emanato il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, che ha definito le modalità per i collaboratori sportivi di richiedere l’indennità di 600 euro prevista dal Decreto Legge “Cura Italia” per il mese di marzo 2020 (art. 96 D.L. 18/2020).

Beneficiari

Possono richiedere l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. m), del Tuir, già in essere alla data del 23.02.2020 e ancora pendenti al 17.03.2020 (entrata in vigore del decreto Legge “Cura Italia”) che possiedano i seguenti requisiti:

– non devono rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del Decreto Legge “Cura Italia” (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);

– non devono aver percepito altro reddito da lavoro per il mese di marzo 2020;

– non devono aver percepito, nel mese di marzo 2020, il Reddito di Cittadinanza;

– non possono cumulare l’indennità con le altre prestazioni e indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del Decreto Legge “Cura Italia” (ammortizzatori sociali, indennità professionisti, indennità lavoratori autonomi, ecc.).

È prevista una priorità per i collaboratori sportivi che nel periodo d’imposta 2019 non abbiano percepito compensi superiori a 10.000 euro complessivi.

Le ulteriori richieste saranno evase nei limiti delle eventuali risorse residue.

Non consentono di percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo di cui all’art.53 del Tuir, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati.

Requisiti del rapporto di collaborazione

Il rapporto di collaborazione per cui si presenterà la domanda:

– deve essere con Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate nonché con Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

– Le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche devono essere iscritte, alla data di entrata in vigore del Decreto Legge “Cura Italia” (17.03.2020), nel Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI e gli Organismi Sportivi devono essere riconosciuti, ai fini sportivi, dal CONI;

– doveva esistere già alla data del 23.02.2020 ed essere in corso alla data del 17.03.2020 (data di entrata in vigore del decreto legge “Cura Italia”);

– non deve rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 27 del D.L. 18/2020 (liberi professionisti titolari di Partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata Inps).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda, che può essere presentata soltanto dal collaboratore sportivo, dovrà essere compilataesclusivamente attraverso la piattaforma informatica che sarà attiva dalle ore 14:00 di martedì 7.04.2020 sul sito di Sport e Salute (www.sportesalute.eu).

La domanda deve essere presentata entro il 30.04.2020.

La procedura prevede tre fasi:

1) prenotazione: per prenotarsi è necessario inviare un SMS con il proprio Codice Fiscale al numero 339.9940875 (cfr. sito www.sportesalute.eu).

Dopo aver inviato l’SMS, si riceverà un codice di prenotazione e l’indicazione del giorno e della fascia oraria in cui sarà possibile compilare la domanda sulla piattaforma;

2) accreditamento: per accreditarsi è necessario disporre di un proprio indirizzo mail, del proprio Codice Fiscale e del codice di prenotazione ricevuto a seguito dell’invio dell’SMS;

3) compilazione e invio della domanda: subito dopo l’accreditamento sarà possibile accedere alla piattaforma, compilare la domanda, allegare i documenti e procedere con l’invio.

Adempimenti preliminari

• Caricare sul computer, tablet o telefono il pdf dei documenti che andranno allegati (documento identità, contratto di collaborazione o lettera di incarico o prova dell’avvenuto pagamento della mensilità febbraio 2020).

• Avere a disposizione i dati essenziali, tra cui: Codice Fiscale, recapiti di posta elettronica e telefonici, residenza e IBAN per l’accredito della somma.

• Disporre dei dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: nominativo delle parti contraenti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione.

• Conoscere l’ammontare complessivo dei compensi sportivi ricevuti nel periodo d’imposta 2019.

• Accertarsi che il rapporto di collaborazione per cui si intende presentare la domanda di indennità rientri, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministeriale, nell’ambito di cui all’art.67, comma 1, lettera m), del Tuir e che sia presso Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, oppure presso Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.

• Verificare che sussistano tutti gli altri requisiti di legge richiesti sopra descritti.

• Disporre del codice fiscale o della Partita Iva della Associazione/Società/Organismo Sportivo per cui si presta la collaborazione.

• Verificare, se si collabora con un’Associazione o una Società Sportiva Dilettantistica, che sia iscritta al Registro del CONI.

• Verificare, se si collabora con una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata o un Ente di Promozione Sportiva, che sia riconosciuto dal CONI.

Erogazione dell’indennità

L’indennità sarà erogata direttamente da Sport e Salute sul conto corrente indicato dal richiedente in fase di presentazione della domanda (se la domanda sia completa e soddisfi tutti i requisiti, il contributo sarà erogato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa).

Le indennità saranno erogate sino a concorrenza del fondo di 50 milioni di euro riconosciuti alla Società per l’erogazione delle indennità.

Indirizzi utili per informazioni:

e-mail curaitalia@sportesalute.eu;

canale Telegram: https://t.me/SporteSalute.

B) Informazioni su sospensione versamento canoni settore sportivo (art.95 D.L. n.18 del 17/03/2020)

La norma prevede, a favore delle Federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno in locazione o concessione impianti sportivi pubblici dello Stato oppure degli enti pubblici territoriali (ad esempio Comuni e Regioni), la sospensione fino al 31 maggio 2020 dei termini di pagamento dei canoni di locazione o concessione.

Il versamento di tali canoni sarà effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

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