Chiarimenti relativi a indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps
(artt. 27, 28, 29, 30 e 38del D.L. n.18 del 17/03/2020)
In riferimento agli aspetti più dubbi della spettanza o meno dell’indennità in esame, riportiamo risposte a quesiti di rilievo.
Soci di società di persone o di capitali
I singoli soci, pur non classificabili come lavoratori autonomi svolgendo l’attività in forma societaria, sono tra i destinatari dell’indennità di euro 600,00 per il mese di marzo: sono infatti iscritti personalmente alle gestioni Inps (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni).
Pertanto la richiesta per l’indennità può essere presentata da ciascun socio singolarmente, accedendo al sito Inps con proprio Pin personale.
(FAQ Ministero Economia e Finanze)
Agenti di commercio
Gli agenti di commercio, iscritti alle gestioni speciali Inps e obbligatoriamente anche all’Enasarco, sono inclusi tra i soggetti aventi diritto all’indennità di euro 600,00 (inizialmente ne erano stati esclusi).
(FAQ Ministero Economia e Finanze)
Coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli
Tra i soggetti che hanno diritto all’indennità di euro 600,00 sono inclusi i coadiuvanti e i coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli, iscritti nelle rispettive gestioni autonome, che potranno pertanto presentare individualmente la relativa domanda.
La prestazione è riconosciuta a condizione che i soggetti non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e non siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie. Compatibili all’erogazione dell’indennità sono unicamente le contemporanee iscrizioni alla Gestione separata art.2 co.26 L.335/95, alla gestione autonomi commercianti e all’Enasarco.
(Circolare Inps n.49 del 30 marzo 2020 punto 2)